Come abbiamo già ricordato in un precedente contributo su questo Blog, il network marketing o anche Multi-Level Marketing, è un sistema di distribuzione e vendita che molte aziende nazionali ed estere, operanti nei settori merceologici più disparati, scelgono sempre di più per pubblicizzare e promuovere i propri prodotti e servizi.

Questo sistema, oltre a generare profitti per l’azienda genera un reddito anche per gli “incaricati” e in Italia, come negli altri Paesi, è obbligatorio dichiarare qualsiasi guadagno derivante da attività lavorative, comprese quella svolta nel network marketing. 

Anche se il network marketing può sembrare un'attività "flessibile" o "informale", essa è comunque regolamentata dalla legge 173/2005, che disciplina la vendita diretta a domicilio e si pone a tutela del consumatore e del promoter e/o incaricato stesso da quelli che si identificano come schemi piramidali illegali.

Come appena detto, i guadagni derivanti agli incaricati dalla vendita diretta e indiretta di prodotti e servizi devono essere dichiarati, proprio come se si trattasse di una qualsiasi altra attività commerciale ma, come vedremo in seguito, con un sistema semplificato.

In primis, occorre considerare che chi si avvicina all’attività di network marketing viene inquadrato dalla legge come operatore di tipo occasionale, mentre raggiunto un determinato livello di guadagno l'attività diventa abituale e, quindi, si assume la posizione di tipo professionale.

Attività occasionale  

Di regola, quando ci si avvicina all’attività di network marketing questa viene svolta in modalità occasionale, finché si rimane in una soglia economica superata la quale vi è poi l’obbligo di apertura di una partita Iva, ancorché semplificata.

Infatti, il limite massimo da non superare annualmente è fissato ad un compenso complessivo pari a € 5.000 netti (€ 6.410 lordi). Per quanto riguarda la tassazione, il compenso tassabile, al netto della deduzione forfettaria, è pari al 78% del compenso lordo, a cui si applica una ritenuta di imposta, cioè definitiva, del 23%. 

In pratica, questo vuol dire che l’azienda “incaricante” diventa sostituto d’imposta e, quindi, prima di pagare il compenso maturato è obbligata a trattenere le tasse dovute dall’incaricato e versarle al fisco. 

Esempio pratico: Luisa, una distributrice di network marketing, in un mese ha guadagnato complessivamente € 1.000,00 dall’attività diretta e indiretta (vendite proprie e del proprio team), nonché dal reclutamento di nuovi membri nella sua rete. Sebbene la sua attività sia svolta principalmente da casa e non abbia un negozio fisico, l’azienda con cui collabora, che funge da sostituto d’imposta, prima di bonificare le provvigioni maturate da Luisa provvederà ad applicare la relativa tassazione come segue:

  • Compenso lordo maturato € 1.000,00;
  • Deduzione forfetaria (art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973), per spese: 22%;
  • Compenso netto tassabile (1.000 – 22%): € 780,00;
  • Imposte/ritenute da pagare (780,00 * 23%): €. 179,40.

Quindi, in definitiva Luisa a fronte di € 1.000,00 di provvigioni lorde avrà un guadagno al netto delle tasse di (1.000 – 179,40) € 820,60, comprensivo di € 220 quale rimborso spese non tassabile.

A fronte di tale importo, l’incaricato o per esso la società, dovrà emettere una ricevuta per prestazioni occasionali, soggetta a marca da bollo di € 2,00 obbligatoria per importi superiore a € 77,47, in quanto l’operazione non è soggetta a IVA.

Attenzione: se non viene pagato il bollo la responsabilità ricade su tutte e due le parti, cioè l’incaricato e la società, così come previsto dall’art. 22 del D.P.R. n. 642/1972.

Considerato che la tassazione è a titolo definitivo, tali compensi, ancorché riepilogati dall’azienda incaricante nei termini prescritti nella cd. “Certificazione Unica” che viene rilasciata all’incaricato, non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi, anche qualora il networker avesse altri redditi da dichiarare in via ordinaria. 

In pratica, se non ci sono altri redditi da dichiarare, il networker è esonerato dalla presentazione dichiarazione dei redditi. 

Attività professionale 

Al superamento del predetto importo provvigionale di € 5.000 netti (€ 6.410 lordi), l’attività del networker si considera abituale e, quindi, professionale e comporta per l’incaricato l’obbligo di apertura della partita Iva entro 30 giorni dall’evento, ancorché la relativa gestione risulta semplificata rispetto alle altre attività commerciali. 

In tal caso, l’azienda incaricante deve sospendere il pagamento delle provvigioni maturate oltre detto limite fin quando l’incaricato non avrà comunicato il numero di partita Iva, al fine di evitare responsabilità per l’irregolare fatturazione delle provvigioni.

L’apertura della partita IVA non comporta l’iscrizione alla Camera di commercio (Registro delle Imprese), in quanto non è prevista, mentre è obbligatorio procedere all’iscrizione alla Gestione Separata INPS ai fini della contribuzione previdenziale. 

In questo caso, è previsto che due terzi del contributo previdenziale siano a carico dell’azienda incaricante mentre un terzo rimane a carico del networker. Inoltre, è bene precisare che la soglia di esenzione da contribuzione dei € 5.000 di provvigioni nette è annuale. Ciò significa che ogni anno fino al raggiungimento di € 5.000 di provvigioni nette, il networker sarà esonerato dalla contribuzione INPS.

Non vi è, invece, l’obbligo di iscrizione all’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, così come chiarito dal Ministero del Lavoro con la Nota del 25.07.2005 n. 2018.

Per chi effettua l’attività di network marketing professionale non è possibile accedere al regime fiscale cd. “forfettario”, in quanto per tale attività si beneficia di un regime fiscale proprio che è già esso stesso un regime fiscale speciale e, quindi, incompatibile con il regime forfettario.

Il networker professionale ha l’obbligo di emettere le fatture per le provvigioni maturate e conservarle con i documenti di acquisto, in caso di spese sostenute. Inoltre, è tenuto al versamento dell’Iva relativa alle predette fatture nei termini di legge, a disporre le comunicazioni Iva trimestrali e a presentare le dichiarazioni Iva previste.

Ai fini della fatturazione, le voci rilevanti da riportare in fattura, oltre al compenso, sono:

  • L’Iva con aliquota ordinaria del 22%;
  • La ritenuta d’imposta del 23% (sul 78% del compenso);
  • La quota di ⅓ dei contributi INPS a carico del networker.

Inoltre, il regime fiscale applicato a questo tipo di attività è ulteriormente agevolato in quanto il networker è esonerato anche dall’applicazione della disciplina IRAP ed è escluso dagli studi di settore.

Giova, ancora evidenziare che qualora in un determinato anno il networker dopo l’apertura della partita IVA, diventato a tutti gli effetti un operatore professionale, non superi la suddetta soglia minima (€ 5000 netti o € 6.400 lordi), rimane comunque soggetto passivo Iva, nel senso che non può più essere più considerato un operatore occasionale.

Infine, si evidenzia pure che anche nel caso di networker professionale, ai fini della tassazione del reddito vale quanto già descritto per l’operatore occasionale, nel senso che essendo la tassazione a titolo definitiva, anche in questa ipotesi i relativi compensi, indipendentemente dall’importo raggiunto, non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi, pur se il networker avesse altri redditi da dichiarare in via ordinaria. 

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